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COMUNICATO GIUNTA ESECUTIVA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/14 LUGLIO 2007
In data 13/14 luglio si è riunita la Giunta Esecutiva della Fondazione ONAOSI
presieduta dal Dr. Aristide Paci.
La Giunta Esecutiva ha stabilito di erogare agli assistiti aventi titolo prestazioni
in danaro per un ammontare complessivo di Euro 526.360,99 (contributi ordinari domiciliari e
fuori sede a studenti universitari; contributi per formazione post lauream; contributi a titolo
di integrazione assistenziale; contributi per soggiorno di studio all’estero; contributi di primo
intervento).
La Giunta ha accolto le ulteriori domande di adesione volontaria all’ONAOSI pervenute
da parte di n. 3269 sanitari. Il dato complessivo delle iscrizione volontarie, risulta alla data
odierna, di complessive n.16625, suddivise come segue: medici chirurghi e odontoiatri n.15002;
veterinari n. 867; farmacisti 656.
È stata riconfermata l’attività di tutoraggio a supporto negli studi degli
ospiti delle strutture, svolta internamente da studenti universitari secondo criteri
prestabiliti, per le seguenti aree disciplinari aggregate: Area Scientifico Biomedica – Biologica;
Area Giuridica – Economica; Area Ingegneristica Tecnologia Scientifica; Area Umanistica Sociale.
Sono stati, infine, adottati altri provvedimenti relativi al Personale e all’ordinaria
gestione delle attività della Fondazione.
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Il 14 luglio si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
presieduto dal Dr. Aristide Paci.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso in esame la sentenza della Corte Costituzionale
n. 190/2007, ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, lettera e),
della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Legge istitutiva del contributo obbligatorio e volontario
all’Opera), quale sostituito dall’art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Estensione dell’obbligo di contribuzione a tutti i sanitari, non solo pubblici
dipendenti), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti
i sanitari iscritti agli Ordini professionali italiani è stabilita dal Consiglio di Amministrazione
ONAOSI, con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509" (Decreto che ha privatizzato l’ONAOSI,
come anche tutti gli altri Enti di Previdenza dei professionisti: ENPAM, ENPAF, ENPAV,
Cassa Forense, Cassa Notariato, eccetera).
L’art. 3, comma 2, del Decreto 509/1994 stabilisce in particolare che i due Ministeri
(Lavoro ed Economia), che hanno la funzione di vigilanza sulla Fondazione, devono approvare
espressamente le delibere con cui il Consiglio di Amministrazione fissa la misura delle quote
dovute dai contribuenti. La Corte, fermo restando la validità dell’obbligo di contribuzione,
ha dichiarato che la Legge 289/2002 non ha fornito, come avrebbe dovuto, all’ONAOSI i necessari
criteri cui attenersi nella fissazione dell’entità delle quote di contribuzione. L’ONAOSI
pertanto ha esattamente e legittimamente applicato la legislazione vigente con atti approvati
espressamente, peraltro senza alcuna osservazione, dai due Ministeri vigilanti sopra citati.
Al momento, con la sentenza n. 190/2007 della Corte Costituzionale, si è creato un
vuoto normativo, non addebitabile all’ONAOSI.
Nelle more di tanto, il Consiglio di Amministrazione, alla luce delle possibili nonché
incombenti ricadute della sentenza della Corte sulla gestione e sulle attività assistenziali
erogate e da erogare (l’assistenza può essere erogata fino al 30° anno di età dell’avente titolo),
ha stabilito un’agenda di prime urgenti iniziative sia di carattere giuridico–legale che di
indirizzo e di sensibilizzazione in sede politico–istituzionale.
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