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Nessun rilievo la Corte Costituzionale ha avanzato all’ONAOSI
L’obbligo di contribuzione, esteso dalla Legge Finanziaria 2003 a tutti i
sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti) iscritti ai rispettivi
Ordini professionali, si conferma ed, anzi, si rafforza, anche a seguito del D.Lgs. 30 giugno 1994,
n.509 che ha privatizzato, con l’ONAOSI, gli Enti di previdenza dei professionisti
(tra cui ENPAM, ENPAV ed ENPAF), in attuazione della Legge delega 537/1993.
Per la terza volta nell’arco di un decennio, dopo la sentenza n. 248/1997 e n.
214/1999, non ha dubbi a riguardo la Corte Costituzionale, pronunciandosi su una questione sollevata
da alcuni sanitari davanti al Tribunale del lavoro di Parma.
Ricorda, infatti, la Corte Costituzionale che “nel fissare i principi ed i criteri
direttivi della privatizzazione degli enti previdenziali, tra i quali l’ONAOSI, l’art. 1, comma 33,
lettera a), numero 4, della legge n. 537 del 1993 disponeva che essa si realizzasse nelle forme
dell’associazione o della fondazione «con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa
e contabile, ferme restandone […] l’obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione agli stessi
degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti».
La Consulta, con osservazioni, peraltro, circoscritte alle quote 2003-2004 e riconducibili
ad una carenza normativa di “criteri” cui l’ONAOSI è del tutto estranea, rende giustizia alla validità
degli indirizzi politici della Fondazione, tesi al riconoscimento della tutela ed equità della iscrizione
e di contribuzione estesa a tutti gli appartenenti alle categorie.
L’art. 52, comma 23, della Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003),
spiega la Corte, “pur contenendo l’identificazione dei soggetti tenuti alla prestazione, nonché del
modello procedimentale cui la Fondazione deve uniformare la propria attività, si limita a confermare
l’obbligatorietà dei contributi previdenziali, che continuano ad esser posti a carico dei medesimi
soggetti professionali anche dopo la privatizzazione dell’ente impositore, senza offrire alcun elemento,
neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione
degli oneri imposti ai soggetti sopra menzionati”.
Il problema posto dalla sentenza della Corte è, quindi, anche chi debba predeterminare i criteri.
Se fosse il Legislatore a doverlo fare, ciò potrebbe andare ad incidere sulla sfera
di autonomia, espressamente attribuita, a tutti gli Enti di previdenza privatizzati, non solo dall’art.2
del D. Lgs. 509/1994, ma anche, successivamente, dalla Legge 335/1995. Come sottolinea la stessa Corte,
infatti, “la legge 8 agosto 1995, n. 335, all’art. 3, comma 12, nel delineare specificamente le sfere
di autonomia normativa e gestionale degli enti previdenziali privatizzati, ha disposto che
in esito alle risultanze del bilancio tecnico e in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2
del d.lgs. n. 509 del 1994, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro
criterio” di determinazione delle prestazioni previdenziali.
La sentenza n. 190/2007 riconosce, infine, anche sotto un profilo operativo, la
correttezza e la trasparenza dell’ONAOSI, che, di fatto, ha dato esatta e legittima applicazione alla
legislazione vigente e a tutti gli atti conseguenti, approvati espressamente, senza alcuna osservazione,
dai Ministeri Vigilanti ai sensi del D. Lgs. 509/1994.
Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, aveva già anticipato una riflessione sulla
materia oggetto della sentenza, riparametrando l’entità delle quote 2005-2010 a criteri non più
solo di età anagrafica, ma anche reddituali e di anzianità di iscrizione all’Ordine.
Sono, quindi, naufragate le strumentalizzazioni e le campagne di disinformazione che,
distorcendo completamente la realtà dei fatti, attribuivano all’ONAOSI un presunto “colpo di mano”
che non c’è mai stato.
LA FONDAZIONE O.N.A.O.S.I.
IL PRESIDENTE Dr. Aristide Paci
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