Fondazione Onaosi AREA COMUNICAZIONE

COMUNICATI
LETTERE DEL PRESIDENTE
ONAOSI IN NUMERI
botton chi siamo botton Prestaz botton contribuzione botton studenti
STRUTTURE
BANDI E AVVISI
MODULISTICA
DELIBERE
CONTATTI
TESTIMONIANZE
MAPPA
LINK
NEWS

COMUNICAZIONI

HOME

Corte Costituzionale: la Legge 289/2002 aveva l’obbligo di fornire i “criteri” attuativi all’ONAOSI.
Nessun rilievo all’operato della Fondazione

L’ONAOSI ha operato con correttezza e trasparenza nell’applicazione dell’art. 52, comma 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 in materia di contribuzione obbligatoria.

È quanto emerge dalla sentenza n. 190/2007 della Corte Costituzionale.

La Corte ha, infatti, evidenziato una carenza di “criteri” e “limiti” riconducibile alla fonte primaria legislativa (Legge 289/2002), non, quindi, addebitabile all’ONAOSI, che, nella fissazione dell’entità delle quote 2003-2004, aveva assunto determinazioni meramente attuative del disposto legislativo, approvate, tra l’altro, espressamente, senza alcuna osservazione, dai Ministeri Vigilanti ai sensi del D. Lgs. 509/1994.

Con una terza pronuncia in un decennio (v. sent. n. 248/1997 e n. 214/1999), la Corte conferma ed, anzi, rafforza la propria giurisprudenza in favore dell’obbligo di iscrizione e di contribuzione agli Enti previdenziali delle categorie sanitarie (tra cui ENPAM, ENPAV ed ENPAF) che, come l’ONAOSI, sono stati privatizzati dal D. Lgs. 509/1994.

 
Copyright ONAOSI 2005/2006 - Tutti i diritti riservati