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Corte Costituzionale: la Legge 289/2002 aveva l’obbligo di fornire i “criteri” attuativi all’ONAOSI.
Nessun rilievo all’operato della Fondazione
L’ONAOSI ha operato con correttezza e trasparenza nell’applicazione dell’art. 52, comma 23,
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 in materia di contribuzione obbligatoria.
È quanto emerge dalla sentenza n. 190/2007 della Corte Costituzionale.
La Corte ha, infatti, evidenziato una carenza di “criteri” e “limiti”
riconducibile alla fonte primaria legislativa (Legge 289/2002), non, quindi, addebitabile all’ONAOSI,
che, nella fissazione dell’entità delle quote 2003-2004, aveva assunto determinazioni meramente
attuative del disposto legislativo, approvate, tra l’altro, espressamente, senza alcuna osservazione,
dai Ministeri Vigilanti ai sensi del D. Lgs. 509/1994.
Con una terza pronuncia in un decennio (v. sent. n. 248/1997 e n. 214/1999),
la Corte conferma ed, anzi, rafforza la propria giurisprudenza in favore dell’obbligo di
iscrizione e di contribuzione agli Enti previdenziali delle categorie sanitarie (tra cui ENPAM,
ENPAV ed ENPAF) che, come l’ONAOSI, sono stati privatizzati dal D. Lgs. 509/1994.
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