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Ogg.: contribuzione ONAOSI. Comunicazioni.
Gentili Presidenti,
facendo seguito alla comunicazione n. 2047 del 30.05.2005,
si fa presente che, purtroppo, continuano a pervenire varie "diffide" da
parte di farmacisti, redatte sulla base di un modello "tipo".
In proposito, in un'ottica di reciproca collaborazione e al fine di evitare
spreco di risorse attraverso l'invio di risposte individuali di eguale
contenuto, ci si vede costretti a ribadire quanto già comunicato
con la nota in oggetto, rinnovando qui l’invito di portare a conoscenza
dei Vostri iscritti - con le modalità ritenute più opportune
- la presente comunicazione che verrà pubblicata anche nel sito
della Fondazione (www.onaosi.it):
« In relazione alle diffide ricevute e con le quali
si chiede all'ONAOSI di sospendere la riscossione dei contributi obbligatori,
in attesa della definizione dei giudizi pendenti innanzi al giudice amministrativo,
si specifica quanto segue:
· ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni
sulla legge in generale, "le leggi non sono abrogate che
da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore,
o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perchè la nuova legge regola l'intera materia
già regolata dalla legge anteriore": poiché l'art.
2, lett. e), della L. 7 luglio 1901, n. .306, come modificato
dall'art. 52, 23° comma della L. 23 dicembre 2002, n. 289, è tuttora
vigente, questa Fondazione è obbligata a darvi applicazione;
· il menzionato art. 52. comma 23
della L. n. 289/2002, assoggetta alla contribuzione
ONAOSI "tutti
i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani
dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri a veterinari",
indipendentemente dall'inquadramento lavorativo o
dall'esercizio di una professione
sanitaria;
· è principio pacifico che
la proposizione del ricorso giurisdizionale di per sé non
sospende l’efficacia e l'esecutività del provvedimento
impugnato: il ricorso pendente innanzi al TAR Lazio (proposto
dalla FOFI, nonché sostenuto, ad adiuvandum, della Federfarma]
non legittima, pertanto, la Fondazione a sollevare alcuno dal
relativo obbligo contributivo;
· non si può, quindi, che confermare
che i contribuenti che non avranno aderito spontaneamente all'invito
bonario di pagamento loro inviato verranno iscritti a ruolo ai
sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
· il Consiglio di Amministrazione
dell’ONAOSI si è già fatto carico della problematica
dei sanitari neoiscritti, specializzandi e con reddito limitato
con delibera n. 13 del 20 marzo 2005 (Allegato 1), approvata,
come si ricorderà, dai ministeri vigilanti in data 31.05.2005,
della quale è stata data amplissima e dettagliata informativa,
anche attraverso apposito comunicato sul sito www.onaosi.it;
· analogamente, con il medesimo provvedimento
n. 13/2005, ci si è occupati della situazione dei farmacisti,
medici-chirurghi, odontoiatri e veterinari di età superiore
a 67 anni, i quali, dal 2005, non devono versare più alcun
importo al raggiungimento dei 30 anni di contribuzione ONAOSI,
ovvero, se non ancora maturati, sono assoggettati ad un contributo
pressoché simbolico di soli € 12,00 annui (o, in
alternativa € 60,00 una tantum);
· si fa, infine, presente che, come già riportato
in apposito comunicato, sempre sul sito www.onaosi.it, in relazione alla
prime pronunce sulla legittimità della contribuzione ONAOSI, il
giudice di pace di Velletri, accogliendo integralmente le tesi dell’ONAOSI,
ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di farmacisti avverso
gli avvisi di pagamento del relativo contributo. Il giudice, con la sentenza
n. 297/05 (nel giudizio n. R.G. 692/04), ha dichiarato << inammissibile
e improcedibile >> il ricorso proposto, condannando, altresì,
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione,
tra gli altri argomenti, si legge che, con il ricorso respinto, << si
sia cercato di allargare un po’ troppo le maglie della l. 689/81,
cercando di farvi rientrare delle istanze che da questa esulano invece
palesemente e sostanzialmente (…) >>. A seguito di tale pronuncia,
altri farmacisti che avevano presentato analoghi ricorsi li hanno ritirati,
rinunciando al giudizio.
Nella speranza che la presente serva, se non altro, a riportare
il dibattito su binari di un proficuo e sereno confronto nel rimanere, come
sempre, a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti
ILPRESIDENTE
f.to Aristide Paci
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