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RICORSI AVVERSO LE CARTELLE DI PAGAMENTO ONAOSI
28 Maggio 2007
Il Presidente A. Paci dà notizia di ulteriori esiti positivi nei giudizi avverso le cartelle esattoriali pervenuti.
Il Tribunale di Mondovì ha respinto i 5 ricorsi proposti dai ricorrenti, ritenendo infondati i rilievi di inconstituzionalità sollevati, condannando altresì, gli stessi alle spese di lite, liquidate in Euro 800,00 per ciascuno.
Il Tribunale di Fermo ha rigettato il ricorso proposto, confermando la cartella esattoriale impugnata e condannando, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive Euro 1.100,00.
16 Maggio 2007
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI)
rinuncia al ricorso avverso il Regolamento di riscossione dei contributi adottato dall’ONAOSI
21 Marzo 2007
Il Presidente A. Paci dà notizia di ulteriori esiti positivi nei giudizi avverso le cartelle
esattoriali pervenuti nel mese di marzo 2007.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Roma, all’udienza del 13.02.2007,
dopo una lunga discussione sul merito dei ricorsi ha rigettato la domanda a di sospensione avanzata
dai ricorrenti ed ha rinviato al 26.09.07 con termine per note autorizzate.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Casale Monferrato, all’esito dell’udienza
di discussione del 13.02.2007 ha rigettato, con sentenza, il ricorso proposto dai ricorrenti,
ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento
agli artt. 3, 18, 38 e 53 Cost.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Genova, all’esito dell’udienza del
13.02.2007, di discussione della sola domanda cautelare, ha rigettato la stessa ritenendo
insussistente il periculum.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Sondrio, all’esito dell’udienza
del 15.02.2007, ha rigettato la domanda di sospensione ed ha rinviato la causa
all’udienza del 27.09.2007.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Como, all’esito dell’udienza del 15.02.2007,
ha, con sentenza, dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di incostituzionalità proposta,
rigettando così il ricorso presentato dai ricorrenti. Lo stesso Giudice, all’esito dell’udienza
del 19.02.2007 e 21.02.2007, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale con riferimento agli artt. 3, 18, 23, 38 e 53 con ampia motivazione sull’infondatezza
dei ricorsi proposti dai ricorrente.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Rimini, udienza del 25.01.2007, ha sciolto
la riserva ed ha depositato ordinanza di rigetto della domanda di sospensione, con ampie considerazioni
sull’infondatezza del merito del giudizio.
Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Pavia, udienza del 21.02.2007, i ricorrenti,
previo spontaneo pagamento delle cartelle esattoriali, hanno abbandonato i relativi giudizi.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Genova, all’esito dell’udienza del
27.02.2007, fissata per la discussione della domanda cautelare, ha rigettato la stessa ritenendo
insussistente il periculum. Presso lo stesso Tribunale di Genova, altro Giudice, nella stessa giornata,
all’esito dell’udienza di sospensione, ha rigettato la domanda cautelare presentata dai ricorrenti ed
ha rinviato all’udienza di merito già fissata.
Numerosi ricorrenti hanno, inoltre, rinunciato, previo spontaneo pagamento dei contributi,
ai ricorsi presentati avverso la Fondazione.
LA FONDAZIONE ONAOSI
14 Febbraio 2007
Il Presidente A. Paci continua a seguire con fiducia i vari pronunciamenti giudiziali
avverso le cartelle esattoriali e dà notizia di ulteriori esiti positivi pervenuti
nel mese di gennaio 2007.
Il Giudice presso il Tribunale di Torino, all’esito dell’udienza di
merito, tenutasi il 30.01.2007, ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente ritenendo del
tutto infondata, oltre che irrilevante ai fini della causa, la questione di legittimità
costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 38 e 53 della Cost.,
condannando, altresì, la stessa alle spese del giudizio, liquidate in € 509,00.
Il Giudice presso il Tribunale di Benevento, in data 18.01.07,
ha rigettato la domanda di sospensione presentata dai ricorrenti ritenendo insussistenti i
gravi motivi richiesti ex lege.
Presso il Tribunale di Genova, il Giudice, all’udienza
del 24.01.07, oltre a respingere la domanda di sospensione, ha rigettato
l’eccezione di decadenza dalla iscrizione a ruolo della cartella prevista dall’art.
25, d.lgs. 46/99, affermando chiaramente che “la norma citata, che prevede specifici
termini di decadenza per i contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali non
è applicabile a Onaosi, che non è un ente pubblico previdenziale, bensì una Fondazione, cui
la facoltà di riscuotere i contributi inevasi a mezzo ruoli esattoriali compete non in forza
delle norme di cui al d-lgs. 46/99, bensì ex art. 8 Regolamento per la riscossione dei contributi
Onaosi approvato con decreto interministeriale 3 luglio 2003”.
LA FONDAZIONE ONAOSI
22 Gennaio 2007
Il Presidente A. Paci dà notizia di ulteriori esiti positivi nei giudizi avverso
le cartelle esattoriali.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Rimini all’esito
dell’udienza del 29.12.2006 ha sciolto la riserva nel giudizio rigettando la domanda di
sospensione, con motivazione ampiamente esaustiva e contenente importanti affermazioni di
principio in ordine all’infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate con il ricorso
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma il 9.01.07 ha rigettato
la domanda di sospensione del giudizio ai sensi dell’art.295 cpc rinviando la trattazione dell’udienza.
Il giorno 10 gennaio 2007 sono andati in discussione per il merito, presso lo stesso Giudice del
Tribunale di Roma, 11 ricorsi, per i quali, dopo discussione è stato disposto un rinvio dell’udienza
al 20.03 p.v. con termini per note.
Tribunale di Nocera Inferiore, udienza del 12.01.2007. Il Giudice, a
seguito di discussione, ha emesso sentenza di cessazione della materia del contendere per effetto
della decisione del ricorrente di effettuare il pagamento del contributo.
LA FONDAZIONE ONAOSI
15 Gennaio 2007
Il Tribunale del Lavoro di Roma, nella persona del giudice, dott. Nunziata,
all’udienza di trattazione tenutasi il 14 dicembre 2006, ha respinto il ricorso presentato
da un sanitario avverso la cartella di pagamento ONAOSI, perchè inammissibile, con condanna
del ricorrente alle spese.
Il Presidente Dr. Aristide Paci, ha espresso soddisfazione per il pronunciamento
del Giudice di Roma, anche in ragione delle motivazioni conosciute nei giorni scorsi;
motivazioni che contengono rilevanti affermazioni di principio; in particolare, il
giudice romano, in relazione ai profili di possibile incostituzionalità della
norma (art.52, c.23, l.289/02), ha precisato che gli stessi sono “manifestamente
infondati”.
Di particolare pregio appare, il ragionamento sviluppato in ordine all’art.23
Cost., rispetto al quale il giudice, sposando pienamente le argomentazioni dell’Onaosi, ha
sostenuto che “(...) l’elaborazione del contributo obbligatorio si basa
essenzialmente su dati tecnici derivanti da una complessa attività contabile. In
particolare, la gestione economico-finanziaria dell’ente deve assicurare l’equilibrio
di bilancio; in questo ambito i provvedimenti di variazione delle aliquote contributive vanno
adottati nel rispetto dei criteri e dei principi previsti dalla legge (art.2, d.lgs.504/94; art.3,
c.23, l.335/95). Tale attività è sottoposta alla stringente potestà di
intervento, approvazione e vigilanza dei Ministeri competenti (in particolare, il Ministero del
Lavoro). Infine, l’entità del contributo è fissata con delibere del Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione, i cui componenti sono designati dai Ministeri competenti
e da varie entità riconducibili agli ordini professionali di tutto il settore sanitario
(compreso quello dei farmacisti). Dal quadro evidenziato, emergono, sia pure implicitamente, quei
criteri, limiti e controlli sufficienti a impedire che il potere di imposizione sconfini
nell’arbitrio. È proprio la plausibilità e l’adeguatezza dei criteri da
adottare e principi da osservare, la qualificazione dell’organo tecnico deliberante,
la vigilanza da parte della pubblica autorità costituiscono indici sufficienti di
oggettività nella concreta determinazione dell’onere e di adeguata ponderazione
tecnica dei molteplici elementi implicati nella valutazione (...)”.
LA FONDAZIONE ONAOSI
9 Gennaio 2007
Sono pervenuti, negli ultimi giorni dell’anno 2006, ulteriori esiti positivi nei giudizi
avverso le cartelle esattoriali in cui la domanda di sospensione è stata discussa, nelle rispettive
udienze all’uopo fissate, in presenza della difesa della nostra Fondazione. I Giudici, hanno rigettato
le istanze cautelari dei ricorrenti, stante l’insussistenza dei “gravi motivi”
(Tribunale di Ancona 5.12.2006 e 19.12.2006 – Tribunale di Roma 14.12.2006 – Tribunale di Torino
22.12.2006).
Il Giudice presso il Tribunale di Pavia, all’esito dell’udienza del 20.12.2006,
ha revocato la sospensione dell’esecutività concessa inaudita altera parte con precedente decreto.
Il Presidente A. Paci, si dichiara soddisfatto, poiché si conferma un generale
orientamento volto a rigettare – all’esito del contraddittorio – le istanze di sospensione
dell’esecutività delle cartelle esattoriali impugnate.
La FONDAZIONE ONAOSI
12 Dicembre 2006
Contrariamente a quanto riportato da alcuni siti internet riferibili a rappresentanze di
categoria dei sanitari, i provvedimenti di sospensione finora accolti dai Giudici del Lavoro aditi,
sono stati adottati inaudita altera parte, vale a dire in assenza di contraddittorio con la difesa
della Fondazione Onaosi.
Invero, nei giudizi in cui la domanda di sospensione è stata discussa, nelle
rispettive udienze all’uopo fissate, in presenza della difesa della nostra Fondazione, i Giudici
hanno finora, in tutti i casi, rigettato le istanze cautelari dei ricorrenti, stante l’insussistenza
dei “gravi motivi” (Tribunale di Roma 24.11.2006 – Tribunale di Lucca 30.11.2006 e
7.12.2006).
Il Presidente A. Paci, ha ribadito che la Fondazione svolge un’attività
tutt’altro che inutile ed al contrario di elevatissimo valore sociale. Ogni volta che abbiamo
la possibilità di spiegare le nostre ragioni nelle sedi competenti riusciamo a convincere tutti
della bontà delle nostre tesi ed a vincere.
FONDAZIONE ONAOSI
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