FAQ (Frequently Asked Questions)

Servizio Sociale: faq

D. In caso di decesso del sanitario quali sono i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alle prestazioni degli orfani?

R. Il sanitario dante causa deve avere l'iscrizione e la contribuzione attiva all'ONAOSI oppure i requisiti previsti all'art. 3 commi 3 e 8 del Regolamento su Prestazioni, Servizi e Organizzazione della Fondazione.


D. In caso di inabilità totalmente e permanentemente del sanitario all'esercizio della professione, quali sono i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alle prestazioni ONAOSI dei figli?

R. a) che il dante causa abbia l'iscrizione e la contribuzione attiva all'ONAOSI;
b) che sia intervenuta la cancellazione del sanitario dall'Ordine provinciale;
c) che l'avvio della contribuzione in favore dell'ONAOSI da parte del sanitario, sia precedente all'insorgenza della malattia invalidante denunciata.


D. L'esonero contributivo ONAOSI per i sanitari dipendenti pubblici dà diritto automaticamente alle prestazioni ONAOSI?

R. No, l'esonero non costituisce diritto di ammissione alle prestazioni in assenza dei requisiti sopra indicati ai punti b) e c).


D. Ai fini dell'ammissione alle prestazioni, cosa si intende per 30 anni di contribuzione ONAOSI?

R. Si intende il versamento del contributo ONAOSI per 30 anni effettivi e solari.


D. Per i sanitari contribuenti obbligatori quali sono i requisiti contributivi richiesti ai fini dell'ammissione alle prestazioni dei figli?

R. a) la cessazione dal servizio;
b) 30 anni di contribuzione effettiva e solare maturato alla data di cessazione dal servizio;
c) il compimento del 60° anno di età del sanitario dante causa;
d) il mantenimento della contribuzione con l'iscrizione volontaria che si perfeziona con l'accoglimento della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;
e) il non svolgimento di attività lavorativa di dipendenza e/o di convenzione con soggetti pubblici e privati.


D. Possono essere ammessi alle prestazioni ONAOSI i figli di sanitari contribuenti obbligatori cessati dal servizio entro il 09/02/2010 e che hanno versato il contributo ONAOSI per 30 anni effettivi e solari?

R. Sì, possono essere ammessi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle prestazione senza ulteriore onori, sempreché mantengano l'iscrizione all'Ordine professionale.


D. Per i sanitari contribuenti obbligatori che non hanno maturato, alla data di cessazione dal servizio, 30 anni di contribuzione effettiva e solare, quali sono i requisiti richiesti al fine dell'ammissione alle prestazioni ONAOSI dei figli?

R. a) il requisito dei 30 anni di contribuzione effettiva e solare che può essere maturato con l'iscrizione volontaria alla Fondazione;
b) il raggiungimento del 60° anno di età del sanitario dante causa;
c) il non svolgimento di attività lavorativa di dipendenza e/o di convenzione con soggetti pubblici e privati.


D. Per i sanitari contribuenti volontari quali sono i requisiti contributivi richiesti ai fini dell'ammissione alle prestazioni dei figli?

R. a) versamento complessivo da parte del sanitario dante causa, del contributo annuale per almeno 30 anni, compresa l'eventuale contribuzione obbligatoria;
b) il compimento del 60° anno di età del sanitario dante causa;
c) il mantenimento della contribuzione all'ONAOSI;
d) il non svolgimento di attività lavorativa di dipendenza e/o di convenzione con soggetti pubblici e privati.

D. Come sono stabiliti i requisiti di studio e di età per l'ammissione alle prestazioni ONAOSI? 

R. Con atti deliberati dalla Fondazione ed approvati dai Ministeri Vigilanti.


D. Quale è l'età minima e massima per l'ammissione alle prestazioni?

R. Fermo restando la presenza dei requisiti contributivi del sanitario di cui al punto uno, possono essere ammessi alle prestazioni i figli/orfani di quest' ultimo dall'età prescolare fino ad un massimo di 30 anni di età.


D. Quali sono i requisiti di studio richiesti per il riconoscimento del contributo in denaro? 

R. a) nessun requisito di studio fino all'accesso alla scuola dell'obbligo;
b) l'iscrizione alla scuola primaria o scuola secondaria di primo o secondo grado. Tale status dovrà essere documentato attraverso la presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione;
c) l'iscrizione ad un corso universitario e per l'anno successivo al primo, il conseguimento di un numero di crediti (in caso di laurea triennale e specialistica) e esami (in caso di laurea a ciclo unico o magistrale), stabiliti dalla Fondazione con delibere approvate dai Ministeri Vigilanti. Tale status dovrà essere documentato attraverso la presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e gli esami superati e crediti maturati.


D. Il soggetto che non ha compiuto 30 anni di età, già laureato o non iscritto ad alcun corso universitario può essere ammesso alla prestazioni ONAOSI? 

R. a) il soggetto già laureato (laurea specialistica o ciclo unico) può, entro il 30º anno di età presentare domanda di ammissione alle prestazioni al solo fine di partecipare alla graduatoria per la formazione post-laurea o a prestazioni previste di volta in volta dalla Fondazione con apposito bando;
b) il soggetto non iscritto ad alcun corso può presentare domanda di ammissione alle prestazioni ONAOSI e ricevere l'eventuale contributo in denaro qualora si iscriva, entro il 30° anno di età, ad un corso universitario o corso di studio equivalente, corso professionale oppure partecipazione al programma Start.

D. Come si avvia la pratica di ammissione alle prestazioni ONAOSI? 

R. E' necessario presentare apposita domanda dall'interessato se maggiorenne e capace di agire o dal legale rappresentante nel caso di minore o interdetti. Nel caso di inabilitati dall'interessato e dal curatore/amministratore di sostegno congiuntamente. Il modello di domanda è disponibile sul sito della Fondazione


D. Come può essere presentata la domanda di ammissione alle prestazioni? 

R. La domanda può essere consegnata a mano presso gli uffici di Servizio Sociale della Fondazione, spedita per posta ordinaria oppure tramite via telematica. Negli ultimi due casi è necessario allegare copia del documento di identità del compilatore in corso di validità.


D. Quando può essere presentata la domanda di ammissione alle prestazioni ONAOSI?

R. a) nel caso di figli di sanitari invalidi, solo dopo che sia intervenuta la cancellazione dall'ordine provinciale di questi ultimi;
b) nel caso di figli di sanitari contribuenti obbligatori, cessati dal servizio con 30 anni di contribuzione, solo dopo che il Consiglio di Amministrazione ha accolto l'istanza di iscrizione volontaria.


D. Al fine del calcolo del quantum dovuto agli assistiti nuovi ammessi alle prestazioni, qual è la durata dell'anno scolastico o accademico? 

R. L'anno scolastico o accademico inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto.


D. Come viene calcolato il contributo dovuto agli assistiti orfani/figli di sanitari invalidi nuovi ammessi alle prestazioni?

R. Per gli orfani o figli di contribuenti invalidi neo ammessi alle prestazioni il contributo, nonché l'eventuale indennità fuori sede ovvero le somme dovute agli ospiti nelle strutture, viene calcolato partendo dal mese in cui è stata presentata la domanda di prima ammissione, fino alla fine dell'anno scolastico o accademico ossia il 31 luglio per gli ospiti delle strutture e il 31 agosto per tutti gli altri. Gli importi di riferimento sono stabiliti con delibera della Fondazione approvata dai Ministeri Vigilanti.


D. Come viene calcolato il contributo dovuto agli assistiti figli di sanitari 30ennali nuovi ammessi alle prestazioni?

R. Per i figli di contribuenti 30ennali neo ammessi alle prestazioni il contributo, nonché l'eventuale indennità fuori sede ovvero le somme dovute agli ospiti nelle strutture, viene calcolato partendo dal mese in cui è stata presentata la domanda di prima ammissione, fino alla fine dell'anno scolastico o accademico ossia il 31 luglio per gli ospiti delle strutture e il 31 agosto per tutti gli altri. Gli importi di riferimento sono modulati secondo il reddito del contribuente come definito dal Consiglio di Amministrazione con delibera approvata dai Ministeri Vigilanti.


D. A chi viene erogato il contributo di primo intervento?

R. L'erogazione del contributo verrà effettuata al maggiorenne, o, in caso di minori, ovvero di interdetti, al/i genitore/i esercente/i la potestà o al tutore.
Nel caso di minori con genitori separati il contributo verrà erogato:
a) al genitore affidatario nel caso di affidamento esclusivo;
b)al genitore presso cui è collocato il minore nel caso di affidamento congiunto.

D. Cosa si intende per contributo di "integrazione assistenziale"? 

R. E' il contributo che viene erogato, agli assistiti, sia a domicilio che nelle strutture, che si trovino in condizioni economiche disagiate. L'erogazione del suddetto intervento è subordinata al riconoscimento del contributo ordinario o di prima ammissione alle prestazioni.


D. Come si richiede il contributo di integrazione assistenziale?

R. E' necessario presentare apposita domanda dall'interessato se maggiorenne e capace di agire o dal legale rappresentante nel caso di minore o interdetti. Nel caso di inabilitati dall'interessato e dal curatore/amministratore di sostegno congiuntamente.


D. Come può essere presentata la domanda di integrazione assistenziale?

R. La domanda può essere consegnata a mano presso gli uffici di Servizio Sociale della Fondazione, spedita per posta ordinaria oppure via telematica. Negli ultimi due casi è necessario allegare copia del documento di identità in corso di validità del compilatore.


D. A chi viene erogato il contributo di integrazione assistenziale?

R. All'assistito qualora la somma del reddito complessivo lordo suo e degli eventuali genitori viventi, desunto dalla dichiarazione dei redditi o CU nel caso in cui non venga presentata, sia entro € 32.000,00.


D. Il reddito del/i genitore/i vivente/i deve essere sempre preso in considerazione ai fini del calcolo del reddito?

R. Si, anche nel caso in cui l'assistito abbia residenza diversa da quella del/i genitore/i.


D. A chi viene erogato il contributo di integrazione assistenziale?

R. L'erogazione del contributo verrà effettuata al maggiorenne, o, in caso di minori, ovvero di interdetti, al/i genitore/i esercente/i la potestà o al tutore.
Nel caso di minori con genitori separati il contributo verrà erogato:
a) al genitore affidatario nel caso di affidamento esclusivo;
b) al genitore presso cui è collocato il minore nel caso di affidamento congiunto.

D. Possono essere ammessi alle prestazioni ONAOSI i figli/orfani invalidi dei sanitari contribuenti?

R. Fermo restando la presenza dei requisiti contributivi del sanitario di cui al punto 1, possono essere ammessi alle prestazioni i soggetti con grado di invalidità superiore al 74%, stabilito con Regolamento approvato dai Ministeri Vigilanti, solo se studenti con un minimo avanzamento negli studi ed entro il 30° anno di età, con il riconoscimento della condizione di Handicap ai sensi della L.104/92.


D. Per il soggetto assistito disabile studente fino a che età può essere erogato il contributo ONAOSI?

R. Il contributo ONAOSI può essere erogato sino al compimento del 40° anno di età a condizione che si registri un minimo avanzamento negli studi.


D. I soggetti disabili studenti possono usufruire del contributo di integrazione assistenziale?

R. Si, purché gli sia stato riconosciuto il contributo ordinario.


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