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CHI SONO I SOGGETTI ASSISTITI IN BASE AL VIGENTE STATUTO
Gli assistiti dalla Fondazione ONAOSI sono:
a) Gli orfani dei sanitari contribuenti obbligatori o volontari,
iscritti alla data del decesso e in regola con i versamenti dei
contributi;
b) I figli dei contribuenti, obbligatori o volontari, in regola
con i versamenti, dichiarati totalmente e permanentemente inabili
all’esercizio della professione, per malattia insorta durante
il periodo della contribuzione;
c) I figli dei contribuenti cessati dal servizio, anche per
dimissioni volontarie, che abbiano un minimo di 30 anni di contribuzione
complessiva, che risultino regolari contribuenti obbligatori
entro il 31 dicembre 2002 e che mantengano l’iscrizione all’ordine
professionale;
d) I figli dei contribuenti volontari al 31 dicembre 2002 che,
avendo un minimo di 60 anni di età, abbiano versato complessivamente
il contributo annuale per almeno 30 anni e che mantengano l’iscrizione
all’ordine professionale.
PRESTAZIONI
Le Prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti sono:
a) Ammissione nei Convitti* e Collegi Universitari in Perugia e nei Centri Formativi in
varie città italiane;
b) contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario il cui importo e’
legato all’ordine di studi seguito (con una maggiorazione per gli studenti fuori sede).
È prevista inoltre l’erogazione di un’integrazione assistenziale in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza. Per ulteriori
dettagli, consultare il seguente
vademecum reperibile anche nella pagina Studenti o nella pagina modulistica con il relativo modello di domanda;
c) interventi diretti a favorire la formazione;
d) interventi speciali a favore dei disabili di cui alla
L. 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modifiche ed integrazioni;
e) convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca per specializzazioni
post-lauream;
f) ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o a essi
strumentale, complementare o comunque connessa.
*) Delibera al vaglio dei Ministeri Vigilanti
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ED AI SERVIZI
Per l’accesso alle prestazioni e ai servizi occorre formulare apposita domanda, cui dovrà
essere allegata, anche tramite le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(e successive modifiche e integrazioni), la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti
previsti. L’eventuale diritto alle prestazioni e/o servizi decorre dal momento della domanda, previo
accoglimento della stessa.
La domanda di prestazioni deve essere sottoscritta:
a) dall’interessato maggiorenne capace di agire;
b) nel caso di minori o di interdetti, dal legale rappresentante, previa eventuale
autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nei casi richiesti dalla legge;
c) nel caso di inabilitati, dall’interessato e dal curatore congiuntamente, previa
eventuale autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ove necessario.
Le erogazioni dei contributi verranno effettuate al maggiorenne, o, in caso di minori,
ovvero di interdetti, al/i genitore/i esercente/i la potestà e/o al tutore. Nei casi di figli di
contribuenti dichiarati totalmente e permanentemente inabili all’esercizio della professione l’avvio della
contribuzione in favore dell’ONAOSI deve essere precedente all’insorgenza della malattia che ha portato
alla dichiarazione di totale e permanente inabilità.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INTERVENTI
Le prestazioni vengono erogate secondo criteri stabiliti dagli organi della Fondazione
mediante delibere contenenti criteri direttivi generali. Tali criteri possono prevedere differenziazioni a
seconda del tipo di studi o di attività dell’assistito.
Il diritto alle prestazioni si estingue al compimento del trentesimo anno di età. Detto
termine può essere elevato a 32 anni nel caso di convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca per
specializzazioni post-lauream, nonchè in caso di frequenza a master di secondo livello e corsi di
formazione.
In deroga a quanto sopra potranno fruire delle prestazioni fino al conseguimento del
titolo di studio, coloro che abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 46%, purchè si registri un minimo
di progresso negli studi.
In caso di certificata invalidità civile, totale e permanente, il diritto all’assistenza,
con prestazioni stabilite dagli organi competenti, può essere riconosciuto, in costanza di tale condizione,
anche continuativamente e fino al decesso.
ALTRE PRESTAZIONI
- interventi per specializzazione post-laurea;
- masters di gestione e di formazione aziendale;
- interventi per perfezionamento lingua straniera all’estero;
- sostegno da parte del Servizio Sociale dell’Ente;
- interventi integrativi a favore di giovani portatori di handicap;
- l’assegnazione di case vacanze
invernali ed estive in Prè Saint Didier (Aosta) e Porto Verde (Misano Adriatico);
Per ulteriori informazioni contattare l’Amministrazione Centrale ONAOSI in Perugia o
gli Uffici territoriali di Servizio Sociale.
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