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Il D. L. 1 ottobre 2007, n. 159, recante “Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, convertito, con modificazioni,
nella L. Legge 29 novembre 2007, n. 222, all’art. 29 dispone in materia di “Contributi
alla Fondazione ONAOSI” come segue:
Comma 1.
Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua
disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine
di ottemperare al disposto della
sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il
contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti
ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri,
dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l’equilibrio
della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell’ente rapportandone l’entità, per ciascun
interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all’anzianità di servizio.
Comma 2.
Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione
della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi
indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione
della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del
presente decreto.
Comma 2-bis.
La riforma di cui al comma 1, assicura la continuità delle prestazioni in essere,
l’individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di
vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa,
prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti.
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