|
|
|
Corte cost. (Ord.) 3 giugno 1999, n. 214
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
che il rimettente, osservato come "l’esistenza stessa della normativa impugnata comporti
il rigetto della domanda dei ricorrenti" rendendo rilevante la questione, prospetta l’eventualità di una
liquidazione coatta amministrativa dell’ente, possibile a causa della mancanza di una garanzia finanziaria
statale, nonché il rischio di lasciare insoddisfatte le aspettative degl’iscritti; e da ciò deduce che
sarebbe necessario rendere volontaria l’adesione, e dunque il contributo, vòlto a finanziare un sistema
posto a tutela di un interesse privato collettivo che eroga prestazioni aggiuntive;
ch’egli rileva inoltre come nella disciplina dell’O.N.A.O.S.I. siano state in sostanza
mescolate forme di tutela, bisogni previdenziali e strumenti organizzativi tenuti ben distinti nel secondo
e nel quinto comma dell’art. 38 Cost.: da una parte, infatti, si è prevista una dissociazione dalla finanza
pubblica, mentre dall’altra è stato mutuato il regime dell’obbligatorietà della contribuzione,
caratteristico delle forme previdenziali pubbliche; che, da ultimo, il Pretore rimettente censura
l’adozione di un regime privatistico ma con contribuzione obbligatoria, in quanto non idoneo a fornire
garanzie di corrispondenza tra volontà degli iscritti e volontà dell’Ente, impeditivo di un controllo
nell’uso delle risorse e preclusivo di iniziative concorrenziali disposte dai sanitari mediante la
costituzione di associazioni similari;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo l’inammissibilità della questione, per essersi
il Pretore limitato a riportare le argomentazioni dei ricorrenti, e concludendo nel merito per la
declaratoria d’infondatezza, sulla base dell’analogo precedente riguardante l’E.N.P.A.V.;
che dinanzi a questa Corte si sono costituiti l’O.N.A.O.S.I. ed alcuni dei ricorrenti nel
giudizio "a quo", depositando altresì memorie aggiuntive;
che l’O.N.A.O.S.I. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione, per la
mancanza di una qualunque argomentazione circa l’oggetto del giudizio e l’omessa indicazione certa delle
norme denunciate; ed ha poi chiesto nel merito la declaratoria d’infondatezza della questione, anche in
ragione del proprio perdurante carattere pubblicistico, connesso e alla pubblica finalità previdenziale
e al mancato completamento del processo di privatizzazione;
che i ricorrenti, premessa un’ampia narrativa sull’evoluzione storica dell’Ente, hanno
evidenziato il parallelismo esistente tra il sistema della previdenza complementare e l’attuale disciplina
dell’O.N.A.O.S.I., osservando come in entrambi i casi sia prevista la possibilità di liquidazione coatta
amministrativa, mentre solo per la prima vige la regola della volontarietà della contribuzione;
che, secondo i medesimi ricorrenti (i quali negano efficacia di precedente alle
sent. n. 248 del 1997 e sent. n. 88 del 1995 di questa Corte, poiché
riferite ad altri enti, che avrebbero mantenuto il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di
previdenza a favore di una delimitata categoria di professionisti, mentre nel caso di specie verrebbero in
rilievo prestazioni meramente assistenziali a favore degli "orfani bisognosi" di sanitari italiani in
genere), o si vuole sgravare lo Stato da una responsabilità finanziaria, configurando allora l’ente come
gestore di una previdenza libera, oppure si ritiene il bisogno previdenziale come essenziale alla
collettività, ed allora si deve tener fermo l’obbligo contributivo garantendo la solidarietà finanziaria
generale;
che sono infine intervenuti, con unico atto e con memoria depositata nell’imminenza
dell’udienza, la Cassa nazionale del Notariato, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di
ragionieri e periti commerciali, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro,
l’E.N.P.A.V., la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la Cassa italiana di previdenza ed
assistenza di geometri liberi professionisti, l’associazione Enti previdenziali privati, nonché, con
separato atto, l’E.N.P.A.I.A.;
che tutti gli intervenuti, nel sostenere la loro legittimazione sulla premessa che la
normativa denunciata è in generale dettata per la privatizzazione, hanno eccepito l’inammissibilità della
questione e hanno concluso nel senso della manifesta infondatezza, richiamando la ratio della
sent. n. 248 del 1997;
che, con ordinanza allegata, emessa nel corso dell’udienza pubblica, è stata dichiarata
l’inammissibilità di tali interventi.
Considerato che le norme, rispettivamente di delega e di attuazione, dettate in tema di
privatizzazione di enti previdenziali, sono correttamente individuate dal giudice "a quo" all’origine
dell’intervento legislativo censurato quale fonte del denunciato obbligo contributivo;
che, inoltre, l’ordinanza di rimessione, pur attingendo alle prospettazioni offerte dalle
parti, esprime un autonomo iter argomentativo, sul quale risulta basata in modo plausibile la motivazione
circa la rilevanza ed a stregua del quale viene sufficientemente svolta la delibazione in ordine alla non
manifesta infondatezza della questione;
che, pertanto, vanno respinte le preliminari eccezioni d’inammissibilità;
che l’obbligo di contribuzione posto dalla legge a carico degli appartenenti ad un ordine
o ad una categoria professionale in favore dell’ente gestore di forme di previdenza integrative previste
per i professionisti stessi è già stato da questa Corte scrutinato in riferimento a molteplici parametri
costituzionali; che, in particolare, si è rilevato come la ratio sottesa ad una doppia posizione
contributiva di per sé pienamente compatibile con la garanzia di tutela prescritta dall’art. 38 Cost., si
risolva in un rafforzamento di tale tutela (sent. n. 88 del 1995);
che, con specifico riferimento alla direttiva di razionalizzazione dell’organizzazione
amministrativa in cui si inserisce la privatizzazione degli enti in parola, la Corte ha sottolineato
l’incidenza del processo medesimo esclusivamente sugli strumenti gestionali vòlti al perseguimento di un
fine previdenziale ed assistenziale rimasto inalterato, come immutata resta l’evidenza pubblicistica
dell’attività svolta (sent. n. 16 del 1999 e sent. n. 248 del 1997);
che nella sentenza da ultimo citata si è ritenuta priva di fondamento la questione
concernente profili coincidenti con quelli prospettati dal Pretore di Modena, segnatamente in ordine
alla temuta eventualità di un dissesto finanziario, rilevandosi come l’asserita insufficienza delle
garanzie, che in un remoto futuro si paventa pregiudichi l’erogazione delle prestazioni, non possa fondare
il dubbio di legittimità costituzionale circa l’obbligo contributivo;
che, nella stessa sentenza, si è inoltre sottolineato il perdurante valore del principio
di solidarietà endocategoriale, idoneo a gratificare la necessaria provvista di mezzi tanto più nel
nuovo sistema autofinanziato conseguente alla privatizzazione; che il richiamo a tale principio ed alle
finalità della struttura associativa è valso anche ad escludere la dedotta violazione dell’art. 18 Cost.;
né sul punto il rimettente fornisce argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati a
proposito della privatizzazione dell’E.N.P.A.V.;
che tra quest’ultimo ente e l’O.N.A.O.S.I. non sussistono diversità di natura o di
finalità aventi apprezzabile rilevanza con riguardo alla peculiare "ratio" dell’intervento operato dal
legislatore mediante la delega contenuta nel comma 32 dell’art. 1 della legge n. 537 del 1993, il cui
comma 33 ha espressamente accomunato nella sua previsione gli enti pubblici di previdenza e di assistenza,
e che neppure sono ravvisabili differenze qualitative tra la platea degli onerati di contribuzione e
quella dei fruitori delle prestazioni, così da indurre un mutamento delle conclusioni cui questa Corte è
come sopra pervenuta;
che, per altro verso, la censura concernente l’impossibilità, da parte degli iscritti, di
una verifica della destinazione delle risorse quale conseguenza dell’avvenuta privatizzazione è
chiaramente priva di fondamento a fronte del penetrante sistema di interventi e controlli previsto da
parte degli organi ministeriali e della Corte dei Conti;
che, infine, inappropriato si palesa il riferimento all’art. 2 Cost., il cui precetto
potrebbe anzi essere evocato in senso contrario alla prospettazione del rimettente, atteso che le
succitate sentenze si richiamano proprio al principio solidaristico, che in tale norma trova una delle
sue radici e che certamente informa anche i rapporti di previdenza ed assistenza interni alle categorie professionali;
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
P.Q.M.
La Corte Costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
1 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, comma 33, lettera a), punto 4 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), e dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 (Attuazione della delega
conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), sollevata
in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione dal Pretore di Modena con l’ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 26 maggio 1999.
|