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L. 7 luglio 1901, n. 306 (1).
Provvedimenti per il Collegio–Convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 luglio 1901.
(2) Ora, Opera nazionale per l’assistenza degli orfani di sanitari italiani.
L’Opera, come ente di assistenza, è rimasto soggetto alla vigilanza del Ministero dell’interno.
1. Il collegio–convitto per gli orfani dei sanitari italiani (2) in Perugia, eretto in ente morale con regio
decreto 20 luglio 1899, provvederà, a norma del suo statuto di fondazione, al mantenimento, alla educazione
ed alla istruzione così degli orfani che delle orfane bisognosi dei medici, chirurghi veterinari e
farmacisti gravati del contributo obbligatorio o volontario di cui all’articolo seguente.
2. Alle spese occorrenti pel mantenimento, l’educazione e l’istruzione degli orfani e delle orfane di cui
all’art. 1, concorreranno:
a) il patrimonio della fondazione;
b) i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l’Istituto possa
ricevere;
c) gli accrescimenti che subirà il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie,
che sarà in fine d’anno capitalizzato;
d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre Associazioni di sanitari e di qualunque persona
fisica e morale;
e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini
professionali italiani dei medici chirurghi,
odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate
dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 (3) e successive modificazioni;
f) il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme
di cui al precedente comma (3/a) (4).
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(3) Lettera così sostituita dal comma 485 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 269.
Vedi sentenza Corte Costituzionale n. 190/2007. La misura dei
contributi, tanto obbligatori che volontari, è stata più volte aumentata, con D.L.Lgt. 27 ottobre 1918, n. 1725 –
convertito con modificazioni nella L. 4 ottobre 1920, n. 1476 – con R.D.L. 3 marzo 1927, n. 331, e con R.D.L. 27
settembre 1938, n. 1825. La L. 31 gennaio 1949, n. 21, così dispone:
<<Art. 1. Dal 1 gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto a norma del regio decreto–legge 27 settembre 1938,
n. 1825, convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739, dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni
all’Opera nazionale per l’assistenza degli orfani di sanitari italiani, con sede in Perugia, è elevato dall’1 al 2
per cento.
Art. 2. Per i sanitari, liberi esercenti, che si iscrivono volontariamente fra i contribuenti all’Opera nazionale,
detto contributo è stabilito nella misura di L. 2000 annue.
Art. 3. La riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta, sugli emolumenti
percepiti dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni secondo le istruzioni che saranno emanate dal
Ministero del tesoro di concerto con quello dell’interno>>.
(3/a) La misura dei contributi, tanto obbligatori che volontari, è stata più volte aumentata, con D.L.Lgt.
27 ottobre 1918, n. 1725 – convertito con modificazioni nella L. 4 ottobre 1920, n. 1476 – con R.D.L. 3 marzo 1927,
n. 331, e con R.D.L. 27 settembre 1938, n. 1825. La L. 31 gennaio 1949, n. 21, così dispone:
(4) Articoli così sostituiti dall’articolo unico, L. 2 luglio 1911, n. 725.
3. Per gli effetti del beneficio di cui all’art. 1 della presente legge, il contributo
obbligatorio e quello volontario hanno carattere continuativo e vincolano l’iscritto a vita durante.
I sanitari contemplati nella lettera e) dell’articolo precedente, cessando dagli stipendi delle pubbliche amministrazioni,
se vorranno conservare il loro diritto, dovranno iscriversi fra i contribuenti volontari di cui alla lettera f
dell’articolo medesimo.
4. Gli uffici sanitari provinciali nel mese di gennaio di ogni anno compileranno
il ruolo dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti tenuti al contributo obbligatorio, e detto ruolo sarà reso
esecutorio dal prefetto.
Alle Amministrazioni interessate sarà trasmesso un estratto di detto ruolo col nome dei sanitari ai loro stipendi,
ed esse dovranno versare la intera somma alla sezione di R. tesoreria nel mese di giugno.
Alle dette Amministrazioni è fatto salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro
dipendenza.
Le autorità competenti nell’approvazione dei bilanci dei comuni e delle province cureranno che sieno in essi
iscritti gli stanziamenti corrispondenti ai ruoli, e i comuni, le province e lo Stato dovranno versare, con
diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza, le intere somme alle sezioni di R.
tesoreria una volta l’anno nel mese di giugno.
Le somme riscosse dovranno dalle competenti sezioni di tesoreria essere versate senza ritardo al collegio convitto,
mediante vaglia del tesoro sulla sezione della R. tesoreria di Perugia (5) (4).
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(5) Vedi, peraltro, l’art. 3, L. 31 gennaio 1949, n. 21, riportata nella nota 3 all’art. 2 della presente
legge.
(4) Articoli così sostituiti dall’articolo unico, L. 2 luglio 1911, n. 725.
5. Ove l’Amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito
entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta al collegio convitto, l’intendente di finanza, con
apposito decreto, farà obbligo all’esattore o al ricevitore provinciale di versarne l’ammontare entro il termine di
giorni 15 nella sezione di R. tesoreria, ai termini dell’articolo precedente.
Nei casi in cui, per mancanza di fondi di spettanza del comune o della provincia, l’esattore o il ricevitore fossero
costretti ad anticipare del proprio l’importo di tale somma, essi avranno diritto di percepire su di essa, a carico
dell’ente pel quale l’avranno anticipata, l’interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti. A tale anticipazione
non saranno però tenuti l’esattore o il ricevitore che non abbiano modo di rivalersi entro l’anno solare delle somme
anticipate.
Quando l’esattore o il ricevitore provinciale ritardassero il versamento (eccettuato il caso contemplato nel
precedente capoverso) si applicheranno le disposizioni degli artt. 81 e 84 del testo unico approvato con R.
decreto 29 giugno 1902, n. 281 e si potrà procedere contro di essi all’esecuzione per mezzo dell’Intendenza di
finanza.
Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori andranno a beneficio del Collegio convitto.
Durante l’anno potranno essere compilati ruoli suppletivi (6) (7).
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(6) Vedi nota 5 all’art. 4.
6. I contributi a carico dei sanitari degli Istituti di beneficenza
saranno rispettivamente versati dal comune o dalla provincia, dove ha sede l’Amministrazione, nel termine di cui
nei precedenti articoli, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori comunali e dei ricevitori
provinciali in detti articoli stabiliti.
Ai comuni è fatto salvo il diritto di rivalsa su gli Istituti di beneficenza, e questi provvederanno a rivalersi
delle somme pagate al comune mediante ritenuta sugli stipendi dei sanitari alla loro dipendenza.
Alla riscossione del contributo volontario e di quello dovuto da sanitari dipendenti da Amministrazioni diverse da
quelle sopraindicate, si provvederà con norme speciali, le quali verranno stabilite nel regolamento che sarà
compilato per la esecuzione della presente legge (6) (7).
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(6) Vedi nota 5 all’art. 4.
(7) Articoli così sostituiti dall’articolo unico, L. 2 luglio 1911, n. 725.
7. Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo
del Re provvederà alla formazione del regolamento (8) e ad introdurre nello statuto della fondazione, che
nell’intervallo continuerà ad avere il suo effetto, quelle modificazioni che saranno necessarie per la esecuzione
della legge medesima.
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(8) Emanato col R.D. 30 gennaio 1902, n. 29, e poi sostituito dal D.Lgt. 17 maggio 1917, n. 1058,
riportato al n. O/II.
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