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D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 marzo 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29
giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Art. 1 – Enti privatizzati. 1. Gli enti di cui all’elenco A allegato al
presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in
fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata
dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri
ausili pubblici di carattere finanziario.
2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono
la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e
secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e
passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e
tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.
3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali
in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati
originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione.
Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli
connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed
il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell’art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti
criteri:
a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali,
fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali
ordinamenti;
b) determinazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale, con
particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e,
comunque, dei responsabili dell’associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente
qualora essa costituisca un dato caratterizzante l’attività professionale della categoria interessata;
c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione
delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere.
Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
all’eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti
pari ad una annualità per ogni biennio.
–––––––––––––––––––
Art. 2 – Gestione. 1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia
gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei
limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività
svolta.
2. La gestione economico–finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante
l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con
periodicità almeno triennale.
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all’art. 1 sono sottoposti
a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti
per l’iscrizione al registro di cui all’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4. In caso di disavanzo economico–finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e
confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art.
3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell’equilibrio
finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle
fondazioni.
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni
dalla nomina del commissario, ed accertata l’impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al
riequilibrio finanziario dell’associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art.
3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri
previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero
responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell’associazione o della
fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui
all’art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell’ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli
amministratori dell’ente stesso, così come previsto dallo statuto.
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Art. 3 – Vigilanza. 1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui
all’art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro,
nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti
trasformati ai sensi dell’art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di
rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. Nell’esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia
prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione
generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla
contrattazione collettiva nazionale.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui
al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di
variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella
scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti
criteri direttivi generali.
Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa
con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione
per riceverne una motivata decisione definitiva.
I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni
dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al
presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.
4. All’atto della trasformazione in associazione o fondazione dell’ente privatizzato,
continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli
ordinamenti.
5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni
obbligatorie, per assicurare la legalità e l’efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.
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Art. 4 – Albo. 1. E’ istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale l’albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza
ed assistenza.
Nell’albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all’art. 1,
comma 1.
2. Entro un anno dall’avvenuta trasformazione prevista dall’art. 1, i lavoratori già
iscritti agli istituti, tra quelli di cui all’allegato A, gestori di forme assicurative in regime
sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria, possono optare per l’iscrizione a detta
assicurazione, con facoltà di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso gli istituti
di provenienza.
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Art. 5 – Personale. 1. Entro tre mesi dall’avvenuta trasformazione prevista
dall’art. 1, il personale degli enti di cui all’elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego.
Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle
associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di
trasformazione dell’ente.
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D.L. 1 Ottobre 2007, n.159 art.29 convertito in L. 222/2007
Sentenza della Corte cost. (Ord.) 3 giugno 1999, n. 214
L. 7 luglio 1901, n. 306
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