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I CONTRIBUENTI OBBLIGATORI
• Dal 1° Gennaio 2007
Per effetto della Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 485 della Legge 269/2006 a modifica dell’art. 2, lettera e) della Legge 7 Luglio 1901):
Sono contribuenti obbligatori tutti i Medici Chirurghi
e Odontoiatri, i Medici Veterinari ed i Farmacisti iscritti ai
rispettivi Ordini Professionali italiani che prestano servizio presso Pubbliche Amministrazioni.
I Sanitari pubblici dipendenti assolvono tale obbligo mediante
trattenuta mensile sullo stipendio a cura dell’Amministrazione presso la quale prestano servizio.
• Dal 1° Agosto 2003 al 31 Dicembre 2006
Per effetto della Legge Finanziaria 2003 (art. 52, comma 23 della Legge 289/2002):
Erano contribuenti obbligatori tutti i Medici Chirurghi
e Odontoiatri, i Medici Veterinari ed i Farmacisti iscritti ai
rispettivi Ordini Professionali italiani.
I Sanitari pubblici dipendenti assolvevano tale obbligo mediante
trattenuta mensile sullo stipendio a cura dell’Amministrazione presso la quale prestavano servizio.
Ai Sanitari non pubblici dipendenti veniva inviata apposita richiesta di pagamento da parte
della Fondazione ONAOSI.
• Fino al 31 Luglio 2003
Ai sensi della Legge 7 luglio 1901, n. 306:
Erano contribuenti obbligatori tutti i Medici Chirurghi
e Odontoiatri, i Medici Veterinari ed i Farmacisti iscritti ai
rispettivi Ordini Professionali italiani che prestavano servizio presso Pubbliche Amministrazioni.
EFFETTI DEL MANCATO VERSAMENTO
Il mancato o irregolare versamento dei contributi comporta
l’automatica decadenza da qualsiasi diritto alle prestazioni e/o ai servizi erogati dalla Fondazione,
fermi restando gli obblighi di legge in capo al contribuente.
L’eventuale regolarizzazione dei pagamenti, nelle forme stabilite dal Consiglio di
Amministrazione con proprie delibere, non conferisce in ogni caso diritti per il periodo del mancato
o irregolare versamento.
ESONERO PER CONTRIBUENTI TRENTENNALI
Il CdA della Fondazione con delibera n. 13/2005, approvata dalle Autorità di Vigilanza in
data 30.5.2005 e dalla medesima resa esecutiva, ha esteso l’esonero dalla contribuzione ai Sanitari
con trenta anni di contribuzione ONAOSI e 67 anni di età anagrafica.
ESONERO PER CONTRIBUENTI INVALIDI
Il CdA della Fondazione con delibera n. 32/2005, approvata dalle Autorità di Vigilanza in
data 9.2.2006 e dalla medesima resa esecutiva, ha esteso l’esonero dalla contribuzione ai Sanitari in stato
di inabilità permanente totale o di invalidità civile al 100%, comprovato da certificazione medica rilasciata
da Enti e Amministrazioni che ne hanno titolo a norma di legge.
L’esonero ha decorrenza dal 1.8.2003 e a tal fine i Sanitari che non lo abbiano già fatto sono
invitati a presentare apposita domanda in carta libera alla Fondazione, sospendendo contestualmente il
pagamento, fino a formale comunicazione dell’esito della richiesta.
Intervenuta l’approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Giunta
Esecutiva della Fondazione ha fornito il 31.5.2006 i seguenti indirizzi per lo sgravio/rimborso d’ufficio:
A) Decorrenza dell’esonero
L’esonero decorre dall’anno successivo a quello in cui l’invalidità è stata riconosciuta. I soggetti
riconosciuti invalidi da data anteriore al 31.7.2003 sono invece esonerati dal 1/8/2003.
B) Soggetti con rivedibilità a "X" anni
L’ONAOSI si riserva di richiedere la documentazione comprovante la permanenza dello stato di invalidità.
C) Soggetti che hanno prodotto il solo verbale di revisione/aggravamento
L’esonero farà riferimento alla data riportata sulla documentazione prodotta, salva la possibilità per
l’interessato di integrarla.
D) Rimborso delle quote versate
I contribuenti che hanno versato quote risultate non dovute dopo l’approvazione dell’esonero saranno
rimborsati su specifica richiesta corredata dei dati bancari per il riaccredito.
SI INVITANO GLI INTERESSATI A RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLE QUOTE VERSATE UTILIZZANDO IL FACSIMILE DI DOMANDA.
Facsimile Domanda di Rimborso
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