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DEDUCIBILITA' FISCALE DEL CONTRIBUTO ONAOSI
ISTRUZIONI MINISTERIALI
Il contributo obbligatorio ONAOSI (l. 7.7.1901 n. 306 e successive modifiche) è deducibile ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s. m.) che recita:
“Articolo 10 - Oneri deducibili.
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
(… omissis …)
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (… omissis …)”
I DIPENDENTI CHE SUBISCONO TRATTENUTA ONAOSI SULLO STIPENDIO NON DEVONO INDICARE L’ONERE IN DICHIARAZIONE IN QUANTO ESSO E’ DEDOTTO A MONTE A CURA DEL DATORE DI LAVORO.
Sulla deducibilità fiscale del contributo obbligatorio ONAOSI degli anni contributivi 2003/2004/2005/2006 del Contributo ONAOSI, sono stati pubblicati i seguenti articoli:
– "ItaliaOggi" del 19 Maggio 2006
– "Il Sole 24 ore Sanità" del 12 Giugno 2006.
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