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I CONTRIBUENTI VOLONTARI
• Dal 1° Gennaio 2007
Per effetto della Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 485 della Legge 269/2006 a modifica dell’art. 2, lettera e)
della Legge 7 Luglio 1901):
Possono iscriversi volontariamente tutti i laureati in Medicina–Chirurgia, Odontoiatria, Medicina–Veterinaria,
Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutica che non prestano servizio presso Amministrazioni Pubbliche.
L’iscrizione volontaria all’ONAOSI e la durata della stessa sono disciplinate, oltre che
dalla Legge n. 306/1901, dalle norme dello
Statuto, del
Regolamento su prestazioni e servizi e del
Regolamento di riscossione dei contributi obbligatori e
volontari della Fondazione, cui si rimanda per la relativa conoscenza.
Tabella quote ONAOSI 2008 – 2009 – 2010 (le quote riportate sono state approvate dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale con nota prot. n.24/IX/0004370 del 17 marzo 2008)
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– ANZIANITÀ ORDINISTICA COMPLESSIVA FINO A 5 ANNI COMPLESSIVI –
• € 155,00 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00;
• € 140,00 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00;
• € 75,00 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a e 40.000,00;
• € 25,00 annui per reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00;
– ANZIANITÀ ORDINISTICA COMPLESSIVA SUPERIORE A 5 ANNI COMPLESSIVI –
• € 155,00 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00;
• € 140,00 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00;
• € 125,00 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a e 40.000,00;
• € 40,00 annui per reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00;
• € 65,00 contributo una tantum (vitalizio) a partire dal 1.1.2009, per
età anagrafica superiore ai 67 anni compiuti al 31 dicembre dell'anno precedente ed
in possesso di una anzianità contributiva complessiva (obbligatoria e/o volontaria)
di almeno quindici anni (atto n. 24 del C.d.A. del 21/06/2008)
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N.B.: I requisiti (reddito ed anzianità ordinistica) che danno titolo al
pagamento della eventuale quota ridotta, devono essere autocertificati utilizzando
l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e si intendono posseduti
alla data del 31.12 dell'anno precedente all'anno di contribuzione.
Delibera CdA n.43 dell’11 novembre 2007 sulla determinazione delle Quote
Domanda di Iscrizione Volontaria 2010
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 2010
Nota informativa 2010
• Dal 1° Agosto 2003 al 31 Dicembre 2006
Per effetto della Legge Finanziaria 2003 (art. 52, comma 23 della Legge 289/2002):
Potevano aderire volontariamente alla Fondazione ONAOSI tutti i
laureati in Medicina–Chirurgia, Odontoiatria, Medicina–Veterinaria,
Farmacia, non iscritti ai rispettivi Ordini Professionali Sanitari Italiani, a condizione che
la domanda fosse accettata dalla Fondazione ONAOSI.
• Fino al 31 Luglio 2003
Ai sensi della Legge 7 luglio 1901, n. 306:
Potevano aderire volontariamente tutti i Medici Chirurghi
e Odontoiatri, i Medici Veterinari ed i Farmacisti iscritti ai
rispettivi Ordini Professionali italiani che non prestavano servizio
presso Amministrazioni Pubbliche, a condizione che la domanda fosse accettata
dalla Fondazione ONAOSI.
EFFETTI DEL MANCATO VERSAMENTO
Il mancato o irregolare versamento dei contributi comporta
l’automatica decadenza da qualsiasi diritto alle prestazioni e/o ai servizi erogati dalla Fondazione,
fermi restando gli obblighi di legge in capo al contribuente.
L’eventuale regolarizzazione dei pagamenti, nelle forme stabilite dal Consiglio di
Amministrazione con proprie delibere, non conferisce in ogni caso diritti per il periodo del mancato
o irregolare versamento.
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